A partire dal 5 marzo 2008, le dimissioni presentate dai lavoratori possono essere accettate solo se formalizzate preventivamente presso uno degli intermediari abilitati, che sono:
le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro;
gli uffici del Comune;
e, non appena avranno sottoscritto la relativa convenzione,
le Organizzazioni Sindacali;
i Patronati.
Questo nuovo adempimento, disposto per evitare il fenomeno delle dimissioni “con data in bianco” fatte sottoscrivere al momento dell’inizio del rapporto, riguarda:
i lavoratori dipendenti, compresi i collaboratori familiari;
i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto;
gli associati in partecipazione;
i soci di cooperative.
In pratica il lavoratore che volesse interrompere il rapporto di lavoro dovrà presentarsi, munito di un documento di identità, presso la sede di uno degli intermediari sopra indicati, che provvederà a compilare e trasmettere per via telematica al Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie un modulo apposito.
Copia di questo modulo, recante un codice progressivo di identificazione, sarà rilasciato al lavoratore, che lo dovrà consegnare al proprio datore di lavoro o, se collaboratore, al proprio committente.
Le dimissioni presentate con modalità diverse dovranno ritenersi nulle e quindi dovranno essere respinte, salvo i casi di dimissioni durante il periodo di prova o di dimissioni per giusta causa.
Ovviamente non è previsto alcun adempimento per il lavoratore che non accetti di proseguire il rapporto di lavoro a tempo determinato dopo la scadenza del termine, essendo improprio in questo caso parlare di dimissioni
Informazioni inviate da Domenico S.
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