lunedì 29 settembre 2008

Spese alberghiere e di ristorazione-detraibilità IVA


Onde evitare una procedura di messa in mora per violazione dell’articolo 168 della Direttiva 2006/112 da parte dell’Unione Europea, il legislatore ha prontamente modificato l’Art.19-bis 1 del D.P.R. 633/1972 eliminando ogni limitazione alla detraibilità IVA sulle spese per servizi alberghieri, servizi accessori al pernottamento (telefono, accesso internet, frigo bar, lavanderia) e di ristorazione.

La nuova disposizione introdotta con D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008, si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

Pertanto il professionista, in occasione di viaggi e trasferte di lavoro, per poter detrarre secondo le nuove disposizioni l’imposta sul valore aggiunto dovrà farsi rilasciare fattura, unico documento idoneo per la detraibilità dell’IVA. Si segnala inoltre che qualora il professionista o l’impresa acquistino i servizi per il tramite di un tour operator, l’iva addebitata in fattura per le prestazioni fornite torna a non essere detraibile.

Rammentiamo che la Legge Finanziaria 2007 aveva già introdotto la detraibilità dell’IVA per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute da professionisti per la partecipazione a convegni, limitatamente alla durata di svolgimento degli stessi.

L’eliminazione delle limitazioni alla detraibilità Iva ha evidentemente creato uno squilibrio di cassa per l’amministrazione finanziaria che ha dovuto contestualmente modificare l’art. 109 del T.u.i.r. limitando la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione sostenute (75%). Poiché il legislatore non è riuscito a produrre un soddisfacente coordinamento fra norme si attende nel corso del mese di settembre un intervento specifico di chiarimento, in merito all’imposizione Irpef/Ires.

Dott.Domenico Savoia

Nessun commento: